Formaldeide: dal 01/01/16 è classificata come sostanza cancerogena

Il 1 gennaio 2016 è entrato formalmente in vigore la riclassificazione della formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B.
La riclassificazione è stata sancita dal Regolamento 605/2014 del 5 giugno 2014, che inizialmente prevedeva l’entrata in vigore della riclassificazione il 1 aprile 2015.
A marzo 2015 il Regolamento 491/2015 del 23 marzo 2015 ha poi spostato la data di applicazione al 1 gennaio 2016.
L’effetto della riclassificazione sarà quello di richiedere una serie di adempimenti aggiuntivi ai quali le aziende che hanno a che fare con questa sostanza nei loro stabilimenti dovranno conformarsi.
Con il cambio di classificazione della Formaldeide, che da essere considerata “sospetto cancerogeno Cat.2” è ora classificata “cancerogeno Cat.1B”, gli obblighi del Datore di lavoro in ambito Salute e Sicurezza sono aumentati sotto il profilo degli aspetti organizzativi e documentali dovuti alla riclassificazione.
Infatti, facendo riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nello specifico al Titolo IX “Sostanze pericolose”, oltre ad applicare il Capo I “Protezione da Agenti Chimici”, è necessario rispettare anche gli obblighi del capo II “Protezione da Agenti cancerogeni e Mutageni”.

AGGIORNAMENTO DVR:

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. Il datore di lavoro provvede inoltre alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure adottate.

REGISTRO DEGLI ESPOSTI:

L’art.243 del d.lgs 81/08 prevede che i lavoratori per i quali dalla valutazione del rischio è stato evidenziato, in accordo con le valutazioni del medico competente, un rischio per la salute, vengano iscritti in un registro nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Si ricorda che il registro (i cui modelli e modalità di tenuta sono determinati dal DM 155/2007) deve essere istituito se, verificata la presenza di lavoratori esposti, vi è rischio per la salute derivante da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e quindi se viene attuata la relativa sorveglianza sanitaria.

LIMITE ALL'ESPOSIZIONE:

Come noto, la legislazione italiana attualmente non prevede un limite all’esposizione da parte dei lavoratori per questa sostanza.
In Italia un limite all’esposizione alla formaldeide è contenuto nel contratto dei lavoratori del settore chimico, sulla base dell’indicazione dell’Associazione americana degli Igienisti Industriali – ACGIH ed è fissato a 0,37 mg/m3 (0,30 ppm) come TLV-Ceiling, formulato sulla base delle caratteristiche di tossicità e senbilizzazione respiratoria della sostanza.
Si tratta, per le aziende che non applicano questo contratto, di un mero riferimento, che poi spesso viene adattato per costruire dei punti di riferimento ad uso dei controllori, ma senza una vera indicazione legislativa.
Si sottolinea che, trattandosi di agenti cancerogeni, il mero rispetto di un eventuale limite non assicurerebbe il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/08, ma sarebbe sicuramente un riferimento importante, analogamente a quanto avviene (nel caso delle aziende del settore legno-arredo) per le polveri di legno duro per le quali è previsto un limite all’esposizione (5 mg/m3), il cui rispetto certamente non basta per adempiere a quanto richiesto dalla norma ma è comunque un utile riferimento per misurare l’efficacia delle azioni intraprese.
(Dati dalla rete)

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Alessandro Copelli Alessandro Copelli dopo un'esperienza commerciale ultradecennale con Organismi di Controllo prestigiosi quali CATAS,CSI e DEKRA, nel 2009 fonda QualityNet srl, societa' di servizi nata nel 2009 a Mestrino (PD) per offrire in primis consulenza specialistica ad aziende orientate all'export, per aiutarle ad ottenere compliances di processo e/o prodotto richieste dai mercati internazionali. Lo staff, composto da 21 tecnici professionisti, ha gia' accompagnato oltre 400 aziende in percorsi di certificazione, dal settore edile a quello agroalimentare.